I documenti del trasporto stradale
Nel trasporto regolamentato dall'ADR a bordo devono trovarsi un documento di trasporto e, salvo i casi di esenzione, le istruzioni scritte per il conducente. Non è prevista una dichiarazione del vettore sull'itinerario autorizzato.
Per il trasporto in regime nazionale di merci in colli, diverse dagli esplosivi, non serve alcun documento che attesti l'idoneità del veicolo: né un'annotazione sulla carta di circolazione né il certificato di approvazione ADR (il cosiddetto "barrato rosa"). I documenti di bordo di un veicolo-cisterna comprendono invece, tra l'altro, il certificato di ispezione e il DTT 307 ("barrato rosa") e lo specifico CFP del conducente in corso di validità; non è richiesto un certificato di bonifica o degasaggio della cisterna.
Il caricatore deve chiedere al conducente il certificato di approvazione del veicolo (quando ricorre) e il CFP, mentre non è tenuto a chiedere la polizza di assicurazione.
Il documento di trasporto
Per una cisterna fissa il documento riporta la denominazione ufficiale con il numero ONU e, se applicabile, il gruppo di imballaggio; il numero di identificazione del pericolo non è richiesto. Il documento serve anche quando il carico rientra nell'esenzione per unità di trasporto, non solo nei trasporti intermodali.
Trappole frequenti
- Per le cisterne vuote non ripulite non è vero che basti indicare la classe dell'ultimo prodotto, né che si debba riportare la quantità residua.
- Non è vero che per il ritorno si possa sempre riutilizzare il documento originale, qualunque sia la destinazione, cancellando la quantità e scrivendo "RITORNO A VUOTO, NON RIPULITO".